Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti destinatari di un verbale di contestazione o notificazione di illecito amministrativo ambientale:
- Persone fisiche: Il trasgressore (chi ha commesso materialmente la violazione) e/o l'obbligato in solido (es. il proprietario del bene/veicolo).
- Persone giuridiche: Legali rappresentanti di società ed enti sanzionati nell'esercizio dell'attività aziendale.
Descrizione
Il servizio garantisce ai cittadini e alle imprese il diritto di esercitare la propria difesa a seguito della contestazione o notificazione di un verbale di accertamento per violazioni in materia ambientale. Ai sensi della normativa vigente, l'interessato può presentare memorie/scritti difensivi accompagnati da documenti e, contestualmente o alternativamente, richiedere l'audizione personale davanti all'ufficio competente. L'attività dell'Ufficio consiste nell'esame accurato degli argomenti addotti dal trasgressore e nella valutazione dei fatti emersi durante il colloquio verbalizzato, al fine di decidere per l'archiviazione del procedimento o per la determinazione della sanzione tramite ordinanza ingiunzione.
Riferimenti normativi
- Normativa nazionale di tutela ambientale: Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale in materia di rifiuti, tutela delle acque, emissioni in atmosfera) e D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
- Normativa generale sulle sanzioni amministrative: Articoli 18, 26 e seguenti della L. n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale.
- Normativa interna: Titolo VI - Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE - Approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 25.06.2025
Come fare
Gli scritti difensivi e la richiesta di audizione devono essere presentati obbligatoriamente per iscritto entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.
L'istanza può essere inoltrata tramite i canali ufficiali dell'Ente (Posta Elettronica Certificata - PEC o consegna al Protocollo generale) utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio Sanzioni Ambientali e deve obbligatoriamente contenere:
- I dati identificativi del procedimento (Nome del trasgressore, numero del verbale d'accertamento, data di notifica e organo accertatore).
- La sottoscrizione (firma) del soggetto interessato o del suo legale rappresentante/difensore delegato.
- L'esposizione chiara e concisa dei motivi di fatto e di diritto per cui si richiede l'archiviazione o la riduzione della sanzione.
Cosa serve
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Documenti richiesti |
Memorie difensive |
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Atto di Delega / Procura: Necessario se l'interessato si fa rappresentare da terzi in sede di audizione. |
Cosa si ottiene
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Fasi principali |
Ricezione e protocollo: L'Ufficio riceve le memorie difensive e/o la richiesta di audizione. Effettua la verifica preliminare sul rispetto dei termini di presentazione (30 giorni dalla notifica) e sulla legittimazione del richiedente. |
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Istruttoria e Calendarizzazione Audizione: L'Ufficio esamina la documentazione allegata. In caso di richiesta di audizione, provvede a convocare l'interessato tramite comunicazione scritta (PEC o Raccomandata A/R) indicando luogo, data e ora dell'incontro. |
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Svolgimento dell'Audizione: Si tiene il colloquio con l'interessato (o suo delegato). Le dichiarazioni rese vengono registrate in un apposito verbale di audizione, firmato dalle parti, che entra a far parte integrante del fascicolo del procedimento. |
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Valutazione del merito e Decisione: Il Dirigente e l'Ufficio valutano congiuntamente gli elementi del verbale ispettivo originario, le memorie scritte, i documenti allegati e l'esito dell'audizione personale. |
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Emissione del provvedimento: Il Dirigente adotta il provvedimento finale espresso: · Ordinanza di Archiviazione: Se le difese sono accolte (il procedimento si estingue). · Ordinanza Ingiunzione di pagamento: Se le difese sono respinte (viene quantificata la sanzione monetaria da pagare).
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Tempi e scadenze
Il procedimento sanzionatorio amministrativo, integrato dall'esame delle difese, si conclude con l'adozione dell'Ordinanza finale (di archiviazione o di ingiunzione) a firma del Dirigente preposto.
- I termini di conclusione complessivi seguono le disposizioni della Legge n. 241/90 e i regolamenti interni in materia di trasparenza e procedimenti amministrativi.
- L'azione di riscossione della sanzione (Ordinanza ingiunzione) deve comunque essere notificata dall'Amministrazione entro il termine di prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. 689/81).
Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 08:17