Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone fisiche e/o persone giuridiche responsabili in quanto aventi titolo delle aree/siti oggetto di potenziale o effettiva contaminazione;
Al responsabile dell'inquinamento (o al proprietario incolpevole che si attiva volontariamente) che notifica agli Enti la potenziale contaminazione, attua le misure di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) e realizza sul sito un intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente regolarmente approvato dall’autorità competente (Provincia, Comune, Regione, Ministero).
Descrizione
Il procedimento è disciplinato dall'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale - TUA) che definisce l'iter tecnico-amministrativo conseguente all’accertamento del completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto approvato.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale di tutela ambientale: Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale in materia di rifiuti, tutela delle acque, emissioni in atmosfera) in particolare Parte IV, Titolo V “BONIFICA DI SITI CONTAMINATI”, relativamente alla disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ed in particolare le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie ai fini dell'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.
Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
Come fare
I soggetti interessati presentano istanza, nelle modalità e con la documentazione richiesta dal regolamento provinciale, mediante consegna a mano all’ufficio di Protocollo Generale dell’Ente, o con Raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo istituzionale dell’Ente.
MODULISTICA:NESSUNA
Cosa serve
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Documenti richiesti |
Documentazione tecnico/relazionale allegata alla istanza di certificazione di avvenuta bonifica. Relazioni, documenti ed elaborati indicati nel regolamento provinciale. |
Cosa si ottiene
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Fasi principali |
1) La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7. 2) Avvio del procedimento e adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente 3) La provincia, ricevuta la documentazione, dopo aver svolto le opportune verifiche, richiede all’ARPA competente, la relazione tecnica di cui al comma 2 art. 248 D. lgs. 152/2006. 4) Istruttoria tecnico-amministrativa, con acquisizione dei pareri e valutazioni degli enti competenti 5) Eventuale richiesta di integrazioni documentali e sospensione dei termini procedimentali, ove necessario 6) Per le attività sopra descritte la Provincia si avvale del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente. 7) Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione 8) La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
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Tempi e scadenze
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Tempi di conclusione del procedimento |
Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. |
Condizioni di servizio
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Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026, 08:06