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Regione Sardegna

Memorie difensive – Richiesta di audizione di sanzioni per violazioni in materia ambientale

Servizio attivo

L'interessato può presentare memorie/scritti difensivi accompagnati da documenti

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti destinatari di un verbale di contestazione o notificazione di illecito amministrativo ambientale:

  • Persone fisiche: Il trasgressore (chi ha commesso materialmente la violazione) e/o l'obbligato in solido (es. il proprietario del bene/veicolo).
  • Persone giuridiche: Legali rappresentanti di società ed enti sanzionati nell'esercizio dell'attività aziendale.
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Descrizione

Il servizio garantisce ai cittadini e alle imprese il diritto di esercitare la propria difesa a seguito della contestazione o notificazione di un verbale di accertamento per violazioni in materia ambientale. Ai sensi della normativa vigente, l'interessato può presentare memorie/scritti difensivi accompagnati da documenti e, contestualmente o alternativamente, richiedere l'audizione personale davanti all'ufficio competente. L'attività dell'Ufficio consiste nell'esame accurato degli argomenti addotti dal trasgressore e nella valutazione dei fatti emersi durante il colloquio verbalizzato, al fine di decidere per l'archiviazione del procedimento o per la determinazione della sanzione tramite ordinanza ingiunzione.

Riferimenti normativi 

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Come fare

Gli scritti difensivi e la richiesta di audizione devono essere presentati obbligatoriamente per iscritto entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

L'istanza può essere inoltrata tramite i canali ufficiali dell'Ente (Posta Elettronica Certificata - PEC o consegna al Protocollo generale) utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio Sanzioni Ambientali e deve obbligatoriamente contenere:

  • I dati identificativi del procedimento (Nome del trasgressore, numero del verbale d'accertamento, data di notifica e organo accertatore).
  • La sottoscrizione (firma) del soggetto interessato o del suo legale rappresentante/difensore delegato.
  • L'esposizione chiara e concisa dei motivi di fatto e di diritto per cui si richiede l'archiviazione o la riduzione della sanzione.
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Cosa serve

 

Documenti richiesti

Memorie difensive

Atto di Delega / Procura: Necessario se l'interessato si fa rappresentare da terzi in sede di audizione.

 

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Cosa si ottiene

 

Fasi principali

Ricezione e protocollo: L'Ufficio riceve le memorie difensive e/o la richiesta di audizione. Effettua la verifica preliminare sul rispetto dei termini di presentazione (30 giorni dalla notifica) e sulla legittimazione del richiedente.

Istruttoria e Calendarizzazione Audizione: L'Ufficio esamina la documentazione allegata. In caso di richiesta di audizione, provvede a convocare l'interessato tramite comunicazione scritta (PEC o Raccomandata A/R) indicando luogo, data e ora dell'incontro.

Svolgimento dell'Audizione: Si tiene il colloquio con l'interessato (o suo delegato). Le dichiarazioni rese vengono registrate in un apposito verbale di audizione, firmato dalle parti, che entra a far parte integrante del fascicolo del procedimento.

Valutazione del merito e Decisione: Il Dirigente e l'Ufficio valutano congiuntamente gli elementi del verbale ispettivo originario, le memorie scritte, i documenti allegati e l'esito dell'audizione personale.

Emissione del provvedimento: Il Dirigente adotta il provvedimento finale espresso:

·         Ordinanza di Archiviazione: Se le difese sono accolte (il procedimento si estingue).

·         Ordinanza Ingiunzione di pagamento: Se le difese sono respinte (viene quantificata la sanzione monetaria da pagare).

 

 

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Tempi e scadenze

Il procedimento sanzionatorio amministrativo, integrato dall'esame delle difese, si conclude con l'adozione dell'Ordinanza finale (di archiviazione o di ingiunzione) a firma del Dirigente preposto.

  • I termini di conclusione complessivi seguono le disposizioni della Legge n. 241/90 e i regolamenti interni in materia di trasparenza e procedimenti amministrativi.
  • L'azione di riscossione della sanzione (Ordinanza ingiunzione) deve comunque essere notificata dall'Amministrazione entro il termine di prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. 689/81).
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 08:17

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